Green Claims Directive: come la Direttiva (UE) 2024/825 trasforma le dichiarazioni ambientali aziendali

La Direttiva 2024/825/UE, che mira a responsabilizzare i consumatori nella transizione ecologica migliorando la protezione dalle pratiche commerciali sleali e l’informazione, ha recentemente modificato le Direttive 2005/29/CE sulle pratiche sleali e 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 6 marzo 2024 ed è entrata in vigore dopo 20 giorni.

Definizioni

La Direttiva ha introdotto nuove definizioni per regolamentare i cosiddetti green claim (ovvero asserzioni ambientali). Le principali definizioni sono:

  1. Asserzione ambientale: qualsiasi affermazione fatta in una comunicazione commerciale, che suggerisca o implichi che un prodotto, una marca o un operatore economico abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente, o che sia meno dannoso rispetto ad altri prodotti o marche, oppure che abbia migliorato il proprio impatto nel tempo.
  2. Asserzione ambientale generica: un’affermazione ambientale non inclusa in un marchio di sostenibilità, che non fornisce dettagli chiari e specifici.
  3. Marchio di sostenibilità: un marchio volontario (pubblico o privato) che distingue un prodotto, un processo o un’impresa in base alle sue caratteristiche ambientali o sociali, esclusi i marchi obbligatori previsti dalla normativa dell’Unione europea o nazionale.
  4. Sistema di certificazione: un sistema di verifica da parte di terzi che certifica la conformità di un prodotto, processo o impresa a determinati requisiti, per l’uso di un marchio di sostenibilità. Il sistema deve essere trasparente, equo e accessibile a tutti gli operatori economici disposti a conformarsi.
  5. Eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali: si riferisce a prestazioni ambientali che rispettano i requisiti di marchi ecologici riconosciuti a livello europeo (come l’Ecolabel UE) o nazionali, che rappresentano le migliori prestazioni ambientali in conformità con le normative dell’UE.

Pratiche commerciali sleali

L’Allegato I della Direttiva contiene una “lista nera” di pratiche commerciali sleali, ovvero quelle che sono sempre vietate. Tra i divieti più rilevanti:

  1. Marchio di sostenibilità non certificato: è vietato usare marchi di sostenibilità che non siano basati su un sistema di certificazione di terzi o che non siano stabiliti da autorità pubbliche. In altre parole, i marchi “autocertificati” senza verifica esterna sono considerati ingannevoli.
  2. Asserzioni ambientali generiche non supportate: non è permesso fare affermazioni vaghe come “green” o “eco-friendly” senza fornire prove concrete delle prestazioni ambientali eccellenti del prodotto o servizio.
  3. Affermare benefici ambientali non specifici: se un’affermazione ambientale riguarda solo un aspetto specifico di un prodotto o attività, deve essere esplicitata chiaramente. È vietato dare l’impressione che l’intero prodotto o attività sia più ecologico di quanto effettivamente sia.
  4. Carbon neutrality basata solo su compensazioni: è probito affermare che un prodotto sia carbon neutral se il claim si basa su compensazioni di CO2 (come crediti di carbonio). Un prodotto può essere considerato davvero neutro in termini di carbonio solo se le sue emissioni sono ridotte o rimosse direttamente all’interno della sua catena di produzione.
  5. Requisiti di legge vantati come vantaggi commerciali: non è consentito presentare come distintivo un requisito che è imposto per legge per una determinata categoria di prodotto, facendolo sembrare un’innovazione o un’azione volontaria dell’azienda.

Sanzioni

La Direttiva 2024/825/UE non modifica le sanzioni previste dall’articolo 13 della Direttiva 2005/29/CE per le violazioni delle disposizioni. Pertanto, le sanzioni applicabili a livello nazionale in Italia rimangono invariate, ed è l’AGCOM l’autorità competente per le comunicazioni commerciali ingannevoli.

Nel caso di pratiche commerciali scorrette, l’Autorità può vietare la diffusione del messaggio ingannevole e applicare sanzioni amministrative che vanno da 5.000 a 10.000.000 euro, in base alla gravità e durata della violazione. Se non vengono rispettati i provvedimenti urgenti o inibitori, le sanzioni possono salire da 10.000 a 10.000.000 euro, con la possibilità di sospendere l’attività commerciale per un massimo di 30 giorni. In caso di infrazioni che riguardano più Stati membri dell’UE, la multa può arrivare fino al 4% del fatturato annuo dell’impresa.

Obblighi

Le disposizioni della Direttiva 2024/825/UE non sono ancora vincolanti per le aziende, ma entreranno in vigore dal 27 settembre 2026. Ogni Stato membro deve nominare una o più autorità competenti per monitorare la conformità alla normativa, gestire le ispezioni, applicare sanzioni e avviare procedimenti legali. In Italia, come già specificato, è l’AGCOM l’autorità responsabile per le comunicazioni commerciali ingannevoli, anche se anche alcuni tribunali si sono già pronunciati su casi di greenwashing.

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